Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «i-bis) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; salva prova contraria, l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente»;

          b) i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono abrogati.